Non esiste innovazione senza semplificazione
Non esiste innovazione senza semplificazione

Processo telematico a metà: ecco cosa manca per chiudere il cerchio

E’ tempo di chiudere il cerchio telematico del processo civile perché a tutt’oggi vi è ancora troppa carta nel processo che determina un’inutile duplicazione di adempimenti e di document. Ecco le proposte di un avvocato “telematico”

E’ l’era del Processo Civile Telematico, ma solo in parte. In realtà ci sono numerosi adempimenti che oggi necessitano ancora della modalità cartacea e sviliscono l’utilità dell’utilizzo dello strumento informatico nel processo.

La notifica dell’atto introduttivo può essere oggi cartacea, se notificata tramite l’UNEP, oppure telematica nel caso in cui sia notificata a mezzo PEC dall’avvocato. Come migliorare il processo di notifica affinché diventi telematico, nell’attesa della oramai tardiva informatizzazione dell’UNEP? Si potrebbero, a parere di chi scrive, estendere le notifiche in proprio degli avvocati anche per gli atti propri dell’ufficiale giudiziario con una piccola modifica alla L. 53/1994 e, inoltre , introdurre una sanzione per chi non fornisce ai pubblici elenchi un indirizzo PEC valido. La “sanzione” potrebbe essere la notifica in cancelleria attraverso una procedura informatica appositamente creata e ciò dovrebbe valere anche per le Pubbliche Amministrazioni. È inconcepibile, infatti, che ad oggi il Registro PPAA che permette le notifiche di atti giudiziali alla Pubblica Amministrazione non sia ancora completo.

Anche l’iscrizione a ruolo del procedimento può essere oggi effettuata con modalità cartacea o telematica, con palesi riflessi negativi sulla formazione del fascicolo interamente digitale.L’introduzione dell’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti potrebbe essere una soluzione, oppure, con un intervento legislativo ad hoc, introdurre l’obbligo per la cancelleria di scansione di tutti gli atti di parte e documenti depositati in modalità cartacea . Oggi, infatti, si sono rivelate inutili sia le norme tecniche, sia le circolari sul punto, poiché sono pochissime le cancellerie che provvedono a scansionare gli atti.

Siamo sicuri, inoltre, che in un procedimento giudiziario non siano effettivamente necessarie le “copie di cortesia”? Pensiamo ad un magistrato che deve interrogare più testi in un’udienza su capitoli di prova sparsi in diverse memorie delle varie parti coinvolte. Come può questa attività trasformarsi in attività telematica? Ai giudici serve certamente una scrivania moderna , costituita ameno da doppio monitor , occorre promuovere la creazione dei link ipertestualiper spostarsi agevolmente da un atto/documento all’altro ma è necessaria senz’altro anche una specifica formazione in merito all’utilizzo degli strumenti informatici perché i giudici devono essere messi in grado di conoscere nel dettaglio tutti gli aspetti legati all’informatica applicata. Ad esempio quanti sono al corrente che anche con un normale lettore di file PDF si possono fare le tanto utilizzate “orecchiette”: note, commenti, sottolineature, etc.?

Una priorità per permettere almeno alla procedura per decreto ingiuntivo di diventare totalmente telematica è rappresentata dall’introduzione della formula esecutiva telematica .

Un decreto ingiuntivo oggi “nasce” telematico ma “muore” cartaceo perché per l’apposizione della formula esecutiva occorre recarsi fisicamente in cancelleria e chiederne il rilascio al cancelliere, previo pagamento dei diritti di copia. La modifica innovativa da attuarsi all’art. 153 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dovrebbe prevedere l’apposizione della formula esecutiva su documento informatico.

La stessa modifica dovrà poi anche riguardare l’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in relazione al passaggio in giudicato della sentenza: anche il certificato di passaggio in giudicato della sentenza è, infatti, ancora cartaceo e inficia i successivi adempimenti telematici.

L’introduzione della formula esecutiva telematica permetterà all’avvocato di non dover più continuare a trasformare atti e provvedimenti da telematici a cartacei e viceversa. Troppi ancora, tuttavia, rimangono i casi nei quali l’avvocato è costretto a tornare al documento cartaceo. Gli avvocati, ad oggi, possono attestare conformi solamente gli atti e provvedimenti estratti dal fascicolo telematico o destinati al deposito, ma sono molteplici le attività in cui l’avvocato deve utilizzare un atto, un provvedimento, un documento, all’esterno del procedimento giudiziale. Perché non estendere il potere di autentica degli avvocati a qualunque atto o documento a prescindere dal fatto che esso sia depositato in giudizio ?

Infine, una semplificazione come SPID potrà far parte del processo? SPID ci permetterà, se opportunamente configurato, di accedere e operare in mobilità nel rispetto dei principi del Codice dell’Amministrazione Digitale.

A queste sollecitazioni esposte dalla sottoscritta a FORUM PA 2016, il dott. Francesco Cottone, Giudice Coordinatore dell’area civile della Direzione Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati del Ministero della Giustizia ha fornito alcune risposte.

Per quanto riguarda SPID il dott. Cottone assicura che sarà certamente adottato per quanto riguarda l’autenticazione e che è già oggetto di ipotesi pilota. Si dovrà valutare, invece, in sede di attuazione del Regolamento eIDAS, se sarà possibile utilizzare SPID nel contesto giudiziale per l’attribuzione della paternità dei documenti digitali.